La legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” arriva quest’anno al suo decimo compleanno.
Tante cose sono cambiate in questi anni ma ancora diversi aspetti rimangono, nell’opinione pubblica, molto nebulosi. Diversi ad esempio ci chiedono se i bambini o i ragazzi DSA hanno bisogno di un insegnante di sostegno, se hanno diritto all’invalidità e che cos’è l’indennità di frequenza.
Ma andiamo con ordine..
La legge 170/2010 non prevede nessuna forma di sostegno economico a favore di bambini e ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
Le famiglie di tutti i ragazzi DSA possono però chiedere l’indennità di frequenza.
L’indennità di frequenza, introdotta nel 1990 con la legge 289, è un beneficio economico riservato ai minori che presentano “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”.
L’indennità di frequenza (ad oggi poco meno di 300 € mensili) erogata a domanda, va a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del diciottesimo anno di età. In sostanza serve per aiutare le famiglie a sostenere le spese, per PC, programmi, medici specialisti, ecc. .
Avere un DSA non da automaticamente diritto all’indennità di frequenza, ma c’è una Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e sordità, che valuta la gravità del disturbo e accerta che le ripercussioni sull’apprendimento siano tali da prevedere il riconoscimento.
La Commissione preposta, dopo aver visionato la diagnosi dello specialista e i documenti dell’ASL, emette un documento detto verbale di invalidità, il quale contempla il diritto all’erogazione dell’indennità di frequenza. Se, a parere della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e sordità, il minore non ha difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età non viene riconosciuto invalido e negata l’indennità di frequenza.
La legge 104 del 1992 è la legge invece che tutela i diritti delle persone con handicap, ovvero di chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Perché un minore ottenga i benefici legati alla legge 104, quindi, occorre la combinazione di 3 fattori, che devono essere tutti presenti:
- una minorazione fisica (ad esempio, un danno cerebrale), psichica (ad esempio, un ritardo mentale o alcune patologie psichiatriche come l’autismo) o sensoriale (ad esempio, un grave deficit di vista o udito);
- una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione di cui sopra;
- una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni (ecco, spiegato perché in commissione sarà presente anche l’assistente sociale della ASL, cui spetta tale ultima valutazione).
L’handicap può essere riconosciuto come non grave oppure grave. L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. (Legge 104/92, art. 3, comma 3).
I genitori fanno richiesta della legge 104 soprattutto per ottenere i seguenti benefici:
- Insegnante di sostegno
- Permessi lavorativi retribuiti, che consistono in 2 ore al giorno fino ai tre anni di vita del bambino, 3 giorni lavorativi al mese in seguito; congedi parentali fino al 12° anno di vita.
L’insegnante di sostegno può essere richiesto anche nel caso il proprio figlio abbia ottenuto un riconoscimento di handicap non grave.
I permessi retribuiti invece spettano solo se si ha un handicap grave (riconosciuto come tale dalla commissione).
Nel caso in cui il Disturbo Specifico dell’Apprendimento sia di grave entità ha senso richiedere il riconoscimento 104 anche se di fatto la domanda per la L.104/92 la possono inoltrare tutti anche quelli non gravi. Come detto sopra, si seguono gli stessi passaggi necessari per richiedere l’indennità di frequenza.
La commissione medica nella stessa visita valuterà sia la domanda per l’ottenimento dell’indennità di frequenza sia la domanda per la L.104/92. In detta Commissione sarà presente anche un membro esperto (ad esempio, il neuropsichiatra infantile, nel caso di un DSA) e dall’assistente sociale.
Di fatto, raramente, un bambino o ragazzo DSA riceve la certificazione della 104/92: succede nei casi in cui il disturbo sia grave o molto severo o nel caso in cui ci sia una comorbidità con altri disturbi.
Ci sembra opportuno ribadire che tutti i bambini e ragazzi che soffrono di DSA non hanno un QI inferiore rispetto alla media e dunque non presentano ritardi mentali: in questi casi infatti le risorse cognitive per affrontare un buon percorso scolastico ci sono sempre.
La famiglia del bambino o ragazzo, insieme all’équipe che ha preso in carico la diagnosi e il trattamento, dovrebbe approfondire la condizione specifica di ogni studente per valutare insieme di che tipo di aiuto ha bisogno.
In generale, nel nostro gruppo di lavoro, abbiamo sempre lavorato affinché ogni bambino o ragazzo trovi il proprio modo di affrontare le sue specifiche difficoltà e rafforzare le proprie particolari risorse, puntando sempre su un percorso che ha come primo obiettivo arrivare a studiare in autonomia sia a scuola che a casa.
In questo senso pensiamo che gli studenti DSA attrezzati di buoni strumenti compensativi e aiutati a costruire un buon metodo di studio non necessitino di ulteriori affiancamenti in classe che in molti casi rischierebbero solo di attivare dinamiche di autosvalutazione e di stigmatizzazione delle proprie difficoltà.
L’insegnante di sostegno per essere davvero utile dovrebbe avere una formazione specifica sui DSA e dovrebbe lavorare davvero su tutto il gruppo classe facilitando il processo di inclusività. Non sempre questo è possibile e in molti casi si correrebbe solo il rischio di nuocere all’autostima del bambino o del ragazzo.
Chiudendo ci sembra necessario ribattere forte e chiaro il messaggio che i DSA non sono né invalidi né tanto meno disabili, ma le categorie giuridiche sopra trattate servono a dare un punto di riferimento agli operatori del diritto e ai medici per l’accertamento dei requisiti sanitari al fine di ottenere alcuni benefici e prestazioni economiche necessarie per farsi supportare (anche solo economicamente) nelle diverse terapie e negli acquisti delle tecnologie supportive.
Allora è necessario non pensare alle etichette, non lasciare che le famiglie e i ragazzi si facciano condizionare dalle categorie giuridiche, ma pensare a come questi aiuti possono mettere i ragazzi e le loro famiglie nelle condizioni di poter avere un percorso scolastico soddisfacente.
Articolo scritto dalla dott.ssa Luisa Sale e dall’avvocato Paola Zanellato
Buongiorno, il disturbo specifico dell’apprendimento non è un handicap, per questo potrebbe provare ad usufruire dei servizi offerti dalla scuola, solitamente c’è a scuola un referente DSA a cui è possibile rivolgersi.
Salve mio figlio diagnosi dsa, disortografico , disgrafico, soprattutto discalculico, quest’anno a scuola ultimo anno della primaria avuto 11 ore di aiuto didattico, ho la rivalutazione della diagnosi ma io stessa vedo cche ha bisogno di più ore per per potere andare avanti con il programma e stare a passo con gli altri
Buongiorno, in teoria i DSA se ben supportati non hanno bisogno di un insegnante di sostegno. Poi per ogni caso si può fare una valutazione specifica anche con l’aiuto delle insegnanti. Comunque per informazioni specifiche potete chiamarci al numero 3486235822 o scriverci una mail privata alla mail segreterie@focusdsa.it.
Cordiali saluti
Buongiorno mio figlio disgrafico non è stato riconosciuto l indennità di frequenza perché cosa devo fare?
Buongiorno,
l’indennità di frequenza non è automatica in caso di DSA, ma è una Commissione Medica che accerta la gravità del disturbo e ne valuta l’erogazione o meno. Per informazioni più specifiche può contattarci via mail a segreteria@focusdsa.it
Buongiorno, per informazioni così specifiche potete chiamarci al numero 3486235822 o scriverci una mail privata alla mail segreterie@focusdsa.it.
Cordiali saluti